Cassazione Civile, Sez. III, 13 ottobre 2025, n°27367
Con la sentenza n°27367 del 13 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo in materia di responsabilità dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone. Il caso offre l’occasione per chiarire gli effetti della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo notificato anche ai soci, soprattutto in relazione al beneficium excussionis ex art. 2304 c.c.
Una società in nome collettivo e i suoi soci ricevevano un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Castrovillari per il pagamento di € 70.010,92. Solo la società proponeva opposizione, eccependo la prescrizione e contestando il credito. I soci, invece, non impugnavano il decreto nei termini di legge: per loro, dunque, il titolo diveniva definitivo.
Successivamente, la creditrice notificava ai soci l’atto di precetto per oltre € 77.000. I soci proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che non si potesse agire esecutivamente contro di loro senza prima escutere il patrimonio della società, in base al beneficium excussionis. Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo ingiungeva il pagamento alla società e ai soci in via tra loro solidale, ma con obbligazione diretta ed incondizionata. La mancata opposizione da parte dei soci ha cristallizzato tale configurazione, impedendo qualsiasi successiva eccezione sulla sussidiarietà.
Il Tribunale di Castrovillari e la Corte d’Appello di Catanzaro accoglievano parzialmente le ragioni dei soci, ritenendo che la responsabilità degli stessi rimanesse sussidiaria. Secondo i giudici di merito, il creditore avrebbe dovuto attendere la conclusione del giudizio di opposizione della società prima di procedere esecutivamente nei loro confronti.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della creditrice, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sulla base di due affermazioni centrali:
- Inefficacia del giudizio pendente della società nei confronti dei soci: il decreto ingiuntivo, essendo divenuto definitivo per i soci non opponenti, è pienamente efficace nei loro confronti, indipendentemente dalla sorte del giudizio di opposizione promosso dalla società.
- Esclusione del beneficium excussionis: la responsabilità dei soci, come configurata nel decreto non opposto, è diretta, solidale e autonoma. Il titolo giudiziale definitivo costituisce la nuova fonte dell’obbligazione e svincola i soci dalla sussidiarietà prevista dall’art. 2304 c.c.
In sostanza, la Corte afferma che l’inerzia processuale dei soci ha determinato il consolidarsi di un’obbligazione diretta e personale, del tutto indipendente da quella sociale, con la conseguente inapplicabilità del beneficium excussionis in sede di opposizione all’esecuzione. A causa del giudicato formatosi contro i soci, il credito vantato dalla creditrice non è più da qualificarsi come credito sociale, ma è divenuto un credito personale e diretto nei confronti dei soci, con fonte nel titolo giudiziale definitivo
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione si conclude con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima”.
