Concordato minore e inderogabilità dei principi della concorsualità

Cassazione Civile, Sez. I, 28.10.2025, n. 28574

Con la sentenza del 28 ottobre 2025, n°28574, la Corte di Cassazione affronta in modo sistematico la questione dei limiti strutturali della proposta di concordato minore, chiarendo la portata e i confini del c.d. “contenuto libero” di cui all’art. 74 CCII, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal correttivo.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento volto a riaffermare la centralità dei principi fondamentali della concorsualità, escludendo che il concordato minore possa costituire un ambito sottratto alle regole generali in materia di responsabilità patrimoniale e di trattamento dei creditori.

La Suprema Corte ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c., nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che la violazione delle relative regole legali di soddisfacimento dei creditori integra una causa di inammissibilità della proposta.

Tale inammissibilità – precisa la Corte – è rilevabile d’ufficio dal giudice già nella fase di ammissione, senza che occorra attendere l’apertura del giudizio di omologazione. Né a ciò osta la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore prevista dall’art. 77 CCII, dovendo prevalere le esigenze di economia processuale e di sollecita definizione delle procedure.

La motivazione della sentenza si fonda su una ricostruzione di sistema: l’intero diritto concorsuale è governato da un complesso meccanismo di applicazione e deroga degli artt. 2740 e 2741 c.c., nonché dal rispetto dell’ordine delle prelazioni. Tali parametri, secondo la Corte, costituiscono elementi strutturali indefettibili dello statuto della concorsualità e non possono non operare anche nell’ambito del concordato minore.

Ne deriva che la previsione di un “contenuto libero” della proposta non può essere intesa come una generalizzata facoltà di deroga ai principi cardine dell’ordinamento concorsuale, ma esclusivamente come spazio di modulazione delle soluzioni nel rispetto dei vincoli legali inderogabili.

In linea con l’impostazione già fatta propria dal Tribunale di Roma, la Cassazione riconosce la legittimità di una verifica anticipata di ammissibilità, estesa anche a profili non espressamente tipizzati dall’art. 77 CCII, qualora la proposta si ponga in contrasto con principi di rango primario dell’ordinamento.

Tale approccio rafforza il ruolo del giudice nella fase genetica della procedura, impedendo l’accesso a modelli di regolazione del debito che risultino strutturalmente incompatibili con il paradigma concorsuale.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la proposta prevedeva l’integrale pagamento del credito ipotecario e il soddisfacimento nella misura del 5% di tutti gli altri debiti, senza distinzione tra crediti privilegiati e chirografari.

Una simile impostazione è stata ritenuta radicalmente incompatibile con l’ordine legale delle prelazioni, poiché realizza una indebita equiparazione tra creditori assistiti da privilegio e creditori chirografari, in assenza di una norma che consenta espressamente tale deroga. Secondo la Corte, una proposta di tal genere esula “completamente dal paradigma concordatario”.

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