Cassazione Civile, Sez. I, 4 aprile 2025, n. 8911
Con la sentenza n. 8911 del 4 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di arbitrato societario con sede all’estero, chiarendo alcuni profili rilevanti in tema di validità delle clausole compromissorie inserite nello statuto di società italiane non quotate.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato la legittimità di una clausola compromissoria statutaria che devolva le controversie societarie ad arbitrato con sede all’estero, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dal legislatore.
La vicenda trae origine da un procedimento arbitrale avviato nel 2014 da una società italiana non quotata sulla base di una clausola compromissoria statutaria che prevedeva la devoluzione delle controversie tra soci e amministratori a un collegio arbitrale costituito secondo il regolamento della Camera di Commercio Internazionale, con sede dell’arbitrato a Ginevra e applicazione del diritto sostanziale italiano.
L’ex amministratore convenuto in arbitrato aveva eccepito l’incompetenza del collegio arbitrale, sostenendo la nullità o l’inefficacia della clausola per contrasto con le disposizioni imperative del d.lgs. n. 5/2003 in materia di arbitrato societario domestico, in particolare con riferimento alle norme relative alla nomina degli arbitri e alla pubblicità della clausola.
Il collegio arbitrale, con lodo parziale, rigettava l’eccezione e affermava la propria competenza.
Il lodo definitivo veniva successivamente riconosciuto in Italia; l’opposizione al riconoscimento veniva respinta dalla competente Corte d’Appello, la quale confermava la validità della clausola compromissoria.
La Cassazione, investita della questione, ha affermato un principio di diritto destinato ad assumere rilevanza sistemica nell’ambito dell’arbitrato societario transnazionale:
“In materia di arbitrato societario, è valida e può essere riconosciuta in Italia la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società italiana che preveda la sede dell’arbitrato all’estero, a condizione che sia rispettato il requisito sostanziale di cui all’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, il quale richiede, a pena di nullità, che l’intero collegio arbitrale sia nominato da un soggetto terzo, estraneo alla compagine sociale. Le disposizioni processuali contenute negli artt. 35 e 36 del medesimo decreto – seppur inderogabili nel contesto dell’arbitrato societario interno – possono essere superate mediante la scelta di una lex arbitri straniera, a condizione che quest’ultima assicuri il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo arbitrale sanciti dalla Convenzione di New York del 1958”.
La Corte ha dunque valorizzato la distinzione tra la legge applicabile alla validità sostanziale della clausola – nel caso di specie l’ordinamento italiano – e la legge regolatrice del procedimento arbitrale, la cui operatività resta confinata al contesto territoriale nazionale, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995.
In tale quadro, la previsione di una sede arbitrale estera rappresenta un legittimo esercizio dell’autonomia privata riconosciuta dall’art. 4 della stessa legge, senza che le disposizioni del d.lgs. n. 5/2003 possano limitarla in assenza di un’esplicita previsione normativa derogatoria.
Ne deriva che non può essere negato il riconoscimento in Italia di un lodo straniero per il solo fatto che il procedimento arbitrale non si sia svolto secondo le regole procedurali italiane; ciò che rileva è, piuttosto, che la lex arbitri straniera adottata abbia garantito il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo, secondo quanto richiesto dalla Convenzione di New York del 1958.
La pronuncia della Suprema Corte sancisce, dunque, che l’autonomia statutaria delle società di diritto italiano può comprendere legittimamente la scelta di arbitrati internazionali con sede estera, purché non venga compromessa l’effettività della tutela delle parti né il rispetto delle garanzie fondamentali del procedimento.
