Fideiussione del socio, postergazione del rimborso e valutazione della prova

Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2026, n. 5582

Con ordinanza del 12 marzo 2026 , la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di sicuro rilievo applicativo nell’ambito del diritto societario: se la garanzia fideiussoria prestata da un socio in favore della propria società a responsabilità limitata rientri nella nozione di “finanziamento dei soci” ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., con conseguente assoggettamento al regime di postergazione del rimborso ivi previsto.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una s.r.l. in liquidazione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un socio per la restituzione delle somme da lui versate a una banca in qualità di fideiussore di un debito sociale. Sia il Tribunale di Fermo che la Corte d’appello di Ancona avevano rigettato l’opposizione, escludendo che ricorressero i presupposti per postergare il rimborso. La Cassazione ha invece accolto – nei termini che si illustreranno – i motivi del secondo, terzo e quarto ricorso, cassando la sentenza con rinvio.

L’art. 2467 cod. civ. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Il secondo comma precisa che costituiscono finanziamenti dei soci, ai fini della norma, quelli “in qualsiasi forma effettuati”, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Il primo nodo interpretativo affrontato dalla Corte riguarda la qualificazione della fideiussione prestata dal socio come fattispecie riconducibile all’art. 2467 cod. civ.

Sul punto, la Cassazione ribadisce l’orientamento già espresso con la sentenza n. 30054 del 2023: la nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” non è limitata ai contratti di credito in senso stretto, poiché il secondo comma della norma ricomprende espressamente i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”. Ne discende che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione non soltanto i versamenti diretti di denaro, ma anche il rilascio di garanzie – tanto reali quanto personali, come appunto la fideiussione -, in quanto dette operazioni si traducono in un apporto economico utile proveniente dal socio che consente alla società di non sostenere immediatamente un costo o di accedere a risorse che altrimenti non otterrebbe. La qualificazione operata nel caso concreto è ritenuta dalla Corte corretta e non contestata dalle parti nel giudizio di legittimità. Tale impostazione è coerente con la ratio della norma, che mira a contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale mediante i quali i soci preferiscono immettere risorse nella società nella forma del finanziamento – anziché del conferimento – così scaricando sui creditori esterni il rischio dell’impresa in crisi.

Sul piano dei presupposti applicativi, la pronuncia richiama e consolida i principi enunciati da Cass. n. 15196 del 30 maggio 2024, a loro volta fondati sul leading case di cui a Cass. n. 12994 del 2019.

La postergazione ex art. 2467 cod. civ. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento: essa opera già durante la vita della società -e non soltanto in presenza di una procedura concorsuale aperta -e permane sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma.

Sul piano temporale, la Corte chiarisce che il giudice chiamato a verificare i presupposti della postergazione è tenuto a scrutinare la situazione della società non soltanto al momento della concessione del finanziamento (o, come nel caso di specie, della prestazione della garanzia), ma anche al momento della richiesta di rimborso da parte del socio. Qualora lo squilibrio economico-finanziario sopravvenga successivamente alla concessione del finanziamento, ma sia presente al momento in cui il socio ne chiede la restituzione, la postergazione opera ugualmente. Ciò in quanto la condizione di inesigibilità è destinata a permanere sino al suo effettivo superamento, a prescindere da quando essa si sia manifestata nel corso del rapporto.

Dal punto di vista sostanziale, il giudice deve considerare come decisivi, ai fini del giudizio sull’assolvimento dell’onere probatorio, tutti i fatti allegati dalla parte onerata che siano idonei a dimostrare la sussistenza dello squilibrio economico-finanziario, sia nella sua genesi originaria che nelle sue manifestazioni sopravvenute rispetto al momento della richiesta di rimborso.

La Corte individua nella sentenza della Corte d’appello di Ancona una duplice categoria di vizi, tanto sul piano del corretto inquadramento giuridico dell’istituto, quanto su quello della valutazione del materiale probatorio.

Sotto il primo profilo, la Corte territoriale aveva limitato la propria indagine alla verifica della sussistenza dello squilibrio economico-finanziario al solo momento della concessione della garanzia, omettendo del tutto di accertare se tale condizione persistesse al momento della richiesta di rimborso. La Cassazione qualifica questo come una falsa applicazione dell’art. 2467 cod. civ.: la norma impone una valutazione “bifasica” dei presupposti, e il giudice del merito non può arrestarsi alla situazione esistente al tempo della concessione.

Sotto il secondo profilo — strettamente intrecciato con il primo — la Cassazione censura la sentenza impugnata per aver frammentato gli elementi probatori acquisiti in atti, anziché procedere a una valutazione unitaria e complessiva degli stessi.

In concreto, la Corte d’appello aveva riconosciuto che, già al momento della richiesta della fideiussione (settembre 2008), la società versava in una situazione di “mancanza momentanea di liquidità”. Tuttavia, aveva ritenuto tale circostanza non equiparabile allo squilibrio economico-finanziario richiesto dall’art. 2467 cod. civ., senza correlarla ad un ulteriore elemento decisivo presente in atti: una sentenza del Tribunale di Macerata — relativa alle stesse parti e al medesimo oggetto — che aveva già accertato la postergazione del credito dello stesso socio per un’altra fideiussione prestata nel 2007, riconoscendo la sussistenza di uno stato di crisi economica in quell’esercizio.

La Corte d’appello aveva ritenuto tale precedente irrilevante, in quanto riferito a un esercizio diverso (2007) rispetto a quello in esame (2008). La Cassazione giudica tale ragionamento “eccentrico” e non coerente con la ratio legis dell’art. 2467 cod. civ., richiamando al riguardo il principio di continuità dei bilanci, secondo il quale il bilancio relativo all’esercizio successivo deve necessariamente partire dai dati contabili di chiusura dell’esercizio precedente — e ciò vale anche quando l’esattezza o la legittimità di quest’ultimo siano contestate in sede contenziosa, e persino quando tale contestazione abbia già trovato accoglimento in una pronuncia non ancora passata in giudicato (Cass. n. 2379/1977; Cass. n. 7586/2016).

Ne discende, sul piano operativo, un importante corollario: per escludere che lo squilibrio economico-finanziario accertato giudizialmente con riferimento a un determinato esercizio si ripercuota presuntivamente sull’esercizio immediatamente successivo, il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la mera diversità dei periodi di riferimento. È invece tenuto ad accertare — e a motivare adeguatamente — l’effettivo superamento delle cause dello squilibrio, dando atto degli elementi attivi patrimoniali sopravvenuti che abbiano consentito alla società di risanare la propria situazione finanziaria.

Infine, la Cassazione stigmatizza l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, di ulteriori fatti e prove allegati dalla società al fine di dimostrare la persistenza dello squilibrio anche negli esercizi successivi al 2007 e fino al momento della richiesta di rimborso.

All’esito del giudizio, la Cassazione enuncia – implicitamente consolidando – i seguenti principi:

  • La garanzia fideiussoria prestata dal socio in favore della società rientra nella nozione di “finanziamento dei soci” ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., in quanto operazione effettuata “in qualsiasi forma” che consente alla società un vantaggio economico mediante il rischio patrimoniale assunto dal socio.
  • La postergazione integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, operante già durante la vita societaria e non soltanto in sede concorsuale.
  • I presupposti oggettivi dell’art. 2467, comma 2, cod. civ. devono essere verificati sia al momento della concessione del finanziamento/garanzia, sia al momento della richiesta di rimborso; lo squilibrio economico-finanziario sopravvenuto è ugualmente ostativo all’esigibilità del credito del socio.
  • Il giudice del merito è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi probatori acquisiti, senza isolarli artificiosamente; il principio di continuità dei bilanci impone di raccordare l’accertamento della crisi relativo a un esercizio con la situazione patrimoniale dell’esercizio successivo, salvo prova dell’effettivo risanamento.
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