Il credito derivante dal contratto preliminare di vendita può essere pignorato ex art. 543 c.p.c.

Cass. civ., sez. III, 27.10.2022, n°31844

“L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex  art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex  art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”.

La Corte di Cassazione – con la recentissima sentenza n. 31844 del 27.12.22 –  si è pronunciata positivamente circa la possibilità di sottoporre a pignoramento il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, rinveniente da un contratto preliminare, in quanto qualificato come credito futuro riconducibile ad un rapporto giuridico preesistente.

La Corte effettua un cambio di rotta rispetto a quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, nel 2017, aveva negato la pignorabilità del credito al prezzo di un preliminare di vendita, non essendosi ancora verificato l’effetto traslativo. La Corte territoriale sosteneva che l’impignorabilità del credito era confermata dal fatto che la sentenza ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto il credito derivante dal preliminare di vendita rimasto inadempiuto, non fosse passata in giudicato.

Gli Ermellini invece hanno ritenuto di accogliere il ricorso, ritenendo errati e non condivisibili i motivi addotti dalla Corte di Appello di Napoli, pronunciando il suesposto principio di diritto derivante dalla pacifica definizione dell’oggetto del pignoramento presso terzi.

La giurisprudenza in subiecta materia è sempre stata concorde nel ritenere che possono essere sottoposti all’espropriazione presso terzi non solo i crediti certi, liquidi ed esigibili, bensì anche i crediti condizionati o comunque incerti ed eventuali, suscettibili di capacità satisfattiva nel momento dell’assegnazione.

Più precisamente, sono pignorabili anche crediti non esigibili, condizionati ed eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cass. n°15607/2017).

Alla luce del principio di diritto richiamato, non può che ritenersi il credito del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, suscettibile di pignoramento in quanto si tratta di un credito futuro destinato a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente, dotato quindi di capacità satisfattiva futura.

Di conseguenza, l’impostazione accolta dalla Cassazione rende irrilevante la circostanza per cui al contratto preliminare di vendita venga data esecuzione spontanea o coattiva.

È in ogni caso pacifico che le condizioni dell’azione debbano sussistere al momento della decisione e, pertanto – secondo quanto statuito dalla Suprema Corte – il Collegio territoriale avrebbe dovuto valutare la definitività della sentenza ex art. 2932 c.c. sopravvenuta nel corso del giudizio.

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