Il verbale di pignoramento mobiliare negativo è atto idoneo a interrompere la prescrizione

Cass. Civ., Sez. II, ord., 23 Dicembre 2021, n. 41386

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 23 dicembre 2021 n. 41386 (testo in calce), ricostruisce in modo perspicuo quali caratteristiche deve avere l’atto interruttivo della prescrizione. Gli ermellini seguono l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’atto indicato dall’art. 2943, comma 4, c.c. non deve necessariamente avere gli stessi crismi della costituzione in mora (come una richiesta o un’intimazione), ma è sufficiente una dichiarazione, che manifesti in modo esplicito o implicito, l’intenzione di esercitare il diritto.

La richiesta rivolta dal creditore all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento mobiliare è, in astratto, idonea ad interrompere la prescrizione con efficacia istantanea (al pari di una messa in mora).

Infatti, è evidente la volontà di recuperare il credito e di azionare il diritto. La circostanza che il pignoramento sia infruttuoso non esclude l’interruzione con effetto istantaneo del decorso della prescrizione, infatti, il tentativo di pignoramento costituisce idoneo atto di esercizio del credito a patto che l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni e così via) sia conosciuta o conoscibile dal debitore. La suddetta attività, dunque, deve essere compiuta almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. e in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso.

Qui di seguito si riporta il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:

Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all’art. 513 c.p.c.”

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