La proposta di concordato minore e il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione: la Cassazione chiarisce i limiti della libertà di contenuto

Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574

Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di fondamentale rilievo in tema di concordato minore, precisando che la proposta è ammissibile solo se rispetta i principi sanciti dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo la disciplina dettata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nei limiti del rinvio previsto dall’art. 74, comma 4, CCII.

La violazione di tali regole, secondo la Suprema Corte, determina l’inammissibilità della proposta, che può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche prima dell’apertura del giudizio di omologazione, senza che operi la tassatività delle ipotesi di cui all’art. 77 CCII.

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore presentata da un debitore professionista.
Il piano prevedeva la destinazione dei redditi futuri non soltanto al pagamento dei crediti privilegiati, ma anche dei crediti chirografari, in violazione del principio dell’ordine di preferenza dei creditori ex art. 2741 c.c..

Il Tribunale aveva inoltre rilevato l’inadeguatezza della relazione attestativa sotto il profilo della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, ritenendo che il contenuto della proposta si ponesse in contrasto con i criteri legali di trattamento dei creditori.

Il reclamo proposto dal debitore veniva rigettato dalla Corte d’appello di Roma, la quale sottolineava che la libertà di contenuto della proposta, riconosciuta dall’art. 74 CCII, non consente deroghe ai principi della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause legittime di prelazione.

La Corte territoriale, richiamando il rinvio operato dall’art. 74, comma 4, CCII alle norme sul concordato preventivo, aveva ritenuto corretta l’applicazione, in via compatibile, dei criteri previsti per quest’ultimo istituto.

Il debitore proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 74 CCII, sostenendo che la Corte d’appello avesse indebitamente esteso le ipotesi di inammissibilità oltre quelle tassativamente previste dall’art. 77 CCII.
Censurava, inoltre, la decisione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto necessario un vaglio preventivo di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, in contrasto con l’art. 80, comma 3, CCII.

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ribadito l’omogeneità strutturale tra il concordato preventivo e il concordato minore, individuando i due presupposti che legittimano l’applicazione, in via analogica, delle norme del primo al secondo:

  1. la lacuna normativa, ossia l’assenza di una disciplina specifica nel concordato minore;
  2. la clausola di compatibilità, vale a dire la compatibilità delle disposizioni con la ratio dell’istituto.

Tale rinvio trova fondamento proprio nell’art. 74, comma 4, CCII, che configura il concordato preventivo come modello di riferimento cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi.

La Suprema Corte ha chiarito che la distinzione tra domanda e proposta di concordato minore non è meramente formale: mentre l’art. 77 CCII disciplina le cause tassative di inammissibilità della domanda, il controllo sulla proposta attiene alla verifica della sua compatibilità con i principi inderogabili e con la causa concreta dell’accordo.

Spetta, dunque, al giudice del merito sindacare la fattibilità giuridica della proposta, vale a dire la sua conformità al sistema delle prelazioni e alla funzione tipica del concordato minore:
da un lato, il superamento della crisi del debitore; dall’altro, l’assicurazione di un soddisfacimento, anche parziale, dei creditori (cfr. Cass. n. 11223/2025).

Il giudice, in tal senso, può esercitare il proprio controllo in ogni fase del procedimento, dichiarando inammissibile la proposta che violi i criteri legali di trattamento dei creditori, senza attendere l’instaurazione del giudizio di omologazione e senza essere vincolato alle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall’art. 77 CCII.
Tale potere trova giustificazione nei principi di economia processuale e di celerità delle procedure concorsuali.

Con specifico riferimento al caso concreto, la Cassazione ha stigmatizzato la previsione, contenuta nella proposta del debitore, di una parificazione tra creditori privilegiati e chirografari, ritenendola incompatibile con il paradigma legale del concordato.
La libertà di contenuto della proposta, prevista dall’art. 74, comma 3, CCII, non può essere intesa come libertà di trattamento dei creditori, dovendo sempre essere rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La Corte ha altresì precisato che il controllo compiuto dai giudici di merito non ha riguardato un giudizio di convenienza economica della proposta, ma un vaglio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme inderogabili in tema di soddisfacimento dei creditori prelatizi (art. 75, comma 2, CCII).

La sentenza si conclude con l’enunciazione del seguente principio di diritto:

Ai fini dell’ammissibilità, la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, quale prevista per il concordato preventivo, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII.

L’eventuale violazione di tali criteri legali comporta l’inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio dal giudice anche prima dell’apertura del giudizio di omologazione, senza che la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore previste dall’art. 77 CCII osti in tal senso

La pronuncia in esame assume particolare rilievo in quanto chiarisce la portata effettiva della libertà di contenuto della proposta di concordato minore, circoscrivendola entro i limiti inderogabili imposti dall’ordinamento civilistico e dal sistema delle prelazioni.

Ne consegue che la par condicio creditorum e il rispetto dell’ordine dei privilegi restano principi cardine anche nelle procedure di composizione negoziata destinate ai soggetti non fallibili, a garanzia della correttezza e della legalità del trattamento dei creditori.

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