Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 luglio 2025, n°19750
Con la recente sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a comporre il persistente contrasto giurisprudenziale in ordine al destino delle situazioni creditorie non compiutamente definite – ovvero i crediti incerti, illiquidi o le mere pretese – al momento della cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Le SS.UU. hanno affermato il seguente principio di diritto:
“L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”
La Suprema Corte ha affermato, con chiarezza sistematica, che l’estinzione della società non determina ex se l’estinzione delle posizioni creditorie ad essa facenti capo, le quali, in assenza di una inequivoca rinuncia, si trasferiscono in capo ai soci. A meno che il creditore non abbia manifestato, anche per facta concludentia e con specifica comunicazione al debitore, la volontà di rimettere il debito, senza che quest’ultimo abbia dichiarato, in un termine congruo, di non voler beneficiare di detta remissione.
È stato inoltre escluso che la semplice mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione possa costituire, di per sé, presupposto per presumere l’intervenuta rinuncia, gravando dunque sul soggetto convenuto – sia esso parte di un nuovo giudizio o di un processo già pendente – l’onere di allegare e provare la cessazione del rapporto obbligatorio.
La questione era già stata sfiorata dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 29812/2024 e 3625/2025, nelle quali si era riaffermato il principio secondo cui la cancellazione della società ne determina l’estinzione, ma non travolge i rapporti giuridici ancora in essere, che si trasferiscono ai soci.
La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha elaborato posizioni divergenti. In particolare, si sono fronteggiati due orientamenti:
- Il primo – di stampo maggiormente formalistico – riteneva che l’omessa attivazione del liquidatore, in caso di crediti non certi né liquidi, potesse integrare una rinuncia tacita agli stessi, ostativa alla loro trasmissibilità ai soci.
- Il secondo – fatto proprio dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento – afferma, invece, che l’estinzione del credito deve essere rigorosamente provata da chi la invoca, in quanto costituisce un’eccezione alla regola della successione dei soci nelle posizioni attive.
La Corte evidenzia che la rinuncia al credito o la remissione del debito costituiscono atti di natura negoziale unilaterale recettizia, i cui effetti non possono scaturire da una mera omissione formale, quale la mancata trascrizione in bilancio, ma presuppongono una volontà esplicita e comunicata al debitore.
Pertanto, non spetta al socio allegare la propria successione nella titolarità del credito, quanto al convenuto dimostrare l’estinzione del medesimo, attraverso la prova della rinuncia o della remissione validamente perfezionata.
Le Sezioni Unite confutano in maniera puntuale l’impostazione che ricollega l’estinzione del credito alla mancata iscrizione in bilancio, muovendo le seguenti osservazioni:
- l’impossibilità, sul piano contabile, di iscrivere in bilancio crediti ancora del tutto incerti o non quantificabili, nel rispetto dei principi OIC e del principio di prudenza ex art. 2423-bis c.c.;
- la difficoltà di individuare una categoria univoca di situazioni soggette a estinzione automatica, considerando l’ambiguità concettuale di espressioni quali “mere pretese”, “crediti illiquidi”, “diritti litigiosi” ecc.;
- l’improponibilità di assimilare un comportamento meramente omissivo, come la mancata iscrizione, a una manifestazione negoziale di volontà abdicativa ex art. 1236 c.c.;
- la lesione della posizione dei creditori sociali, che verrebbero privati di tutele effettive in relazione a sopravvenienze attive non iscritte né conoscibili.
In definitiva, il principio affermato dalle Sezioni Unite ristabilisce un quadro di coerenza sistematica: in assenza di una rinuncia valida e inequivoca, i crediti sopravvivono all’estinzione della società e si trasferiscono ai soci, che potranno azionarli o subentrare nei giudizi già instaurati. Spetta, semmai, alla controparte provare l’estinzione del diritto, secondo i canoni ordinari di allegazione e prova.
Questa impostazione, ispirata al favor per la conservazione delle situazioni attive e alla tutela dell’affidamento dei creditori, appare conforme ai principi di ragionevolezza, certezza del diritto e tutela dell’affidamento, valorizzando l’elemento volontaristico nella rinuncia al credito e respingendo ogni forma di presunzione assoluta basata su comportamenti omissivi.
