Cassazione Civile, Sezione I, 3 marzo 2023, ordinanza n°6508/2023
La sentenza in oggetto esamina quanto prescritto dall’art. 67, comma 3, lett. d, l.fall. (ora art. 166, comma 3, lett. d, c.c.i.i.), pronunciandosi in tema di esenzione dall’azione revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento.
La Suprema Corte, con sentenza n°6508/2023, conferma che gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento non godono dell’esenzione delle azioni revocatorie fallimentari ove il giudice, effettuando una valutazione ora per allora, valuti l’assoluta inadeguatezza del piano ai fini del risanamento dell’impresa.
Per comprendere appieno l’oggetto di tale pronuncia occorre esaminare le seguenti norme.
Secondo quanto disposto, da un lato, dall’art. 67, comma 3, lett. d), L.F.. e, dall’altro, dall’art 56 c.c.i.i., risultano essere due i requisiti necessari affinché gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento non siano soggetti a revocatoria: (i) il piano deve “apparire” idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; (ii) tale piano deve essere attestato da un professionista indipendente, designato dal debitore, il quale deve accertare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 67, comma 2 lett. d, l.fall., ora art. 166, comma 3, lett. d, c.c.i.i.).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale parte ricorrente ha sostenuto che la garanzia ipotecaria non poteva essere revocata ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 c.c.i.i. e 67, comma 3, lett.d l.fall., ciò in quanto la predetta garanzia era stata concessa come parte di un piano attestato di risanamento che appariva idoneo a ripristinare il debito della società concedente e a migliorare la situazione finanziaria.
Ma vi è di più.
La Corte ha affermato che per ritenere esenti dalla domanda di revoca proposta dal Curatore gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, ai sensi della norma predetta – e considerando la natura di tale piano, il quale viene predisposto unilateralmente dal debitore e non è soggetto né ad omologa né ad alcuna forma di pubblicità – il Giudice deve effettuare una valutazione, con giudizio ex ante, la quale deve essere necessariamente parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente circa l’idoneità del piano a consentire dunque il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.
In conclusione, dall’analisi della pronuncia in oggetto e per le ragioni suesposte, è possibile affermare che – considerato che il piano debba apparire idoneo al risanamento e debba altresì assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria – debba essere il Giudice ad avere innegabilmente un potere di valutazione, anche se limitato, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, ai casi dunque di palese inadeguatezza.
La Suprema Corte ha concluso statuendo il seguente principio di diritto “l’esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., richiede che il Giudice investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria verifichi l’effettiva idoneità del piano a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; tale valutazione deve essere effettuata avuto riguardo alla situazione ex ante e deve essere parametrata sulla condizione del terzo contraente che fa valere l’esenzione“.