Procedura di sovraindebitamento: la cessione di crediti futuri

Cass. Civ., 26.9.2022, ordinanza n°28013

Con ordinanza n°28013 del 26 settembre 2022 la Suprema Corte si è pronunciata in ordine ad un’articolata controversia in materia di omologa del piano del consumatore.

Invero, un “giovane professionista” ha avanzato una proposta di piano del consumatore innanzi il Tribunale fallimentare al fine di ottenerne la relativa omologazione. Il Giudice adìto, rigettando l’istanza, ha rilevato la manifesta esiguità della percentuale di credito proposta ai creditori chirografari, tenuto anche conto della giovane età del debitore.

Avverso il provvedimento ut supra individuato, pertanto, il proponente ha presentato reclamo ai sensi del comma secondo dell’art. 12, comma 2°, L. 3/2012, richiedendo, in subordine, la conversione del piano in accordo di ristrutturazione dei debiti. Anche in questo caso, però, il Giudice del reclamo ha concluso per il rigetto e, pertanto, il reclamante ha presentato ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c..

Ebbene, in via pregiudiziale, il Supremo Collegio si è espresso in ordine alla legittimità dell’esperimento del ricorso, statuendo, sul solco dei consolidati orientamenti adottati in subiecta materia, che: “è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del “piano” proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della “definitività” – non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia “non altrimenti impugnabile” – e di quello della “decisorietà”.

Nel merito, con riferimento alla doglianza formulata dal ricorrente e riguardante la violazione o falsa applicazione dell’art. 12-bis, L. 3/2012 per l’asserita assenza di una disposizione che sancisca una percentuale minima di soddisfo dei creditori chirografari, la Suprema Corte ha ribadito la ratio dell’istituto della procedura del piano del consumatore affermando che: “il “piano” del consumatore … deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità – mediata poi dal giudizio di “convenienza” che il 4° co. dell’art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti – della “ristrutturazione dei debiti” e “della soddisfazione dei crediti”, rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, “attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (art. 8, 1° co., della legge n. 3 del 2012). Innegabilmente la sola finalità della “ristrutturazione” – da intendere in guisa di “rimodulazione-modificazione” di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore – non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula “binaria” riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della “soddisfazione”. In ogni caso l’astratta “binaria” funzione economico-sociale del modello negoziale – “piano” – de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta “binaria” funzione economico-individuale” e concludendo – in aderenza a quanto statuito dai giudici di prime e seconde cure – che il debitore non ha correttamente assolto l’onere di mettere a disposizione, nella maggiore misura possibile, il suo patrimonio presente e, soprattutto, futuro a favore della massa dei creditori.

Col provvedimento in esame, concludendo, la Suprema Corte evidenzia la mancata realizzazione, nel caso che ci occupa, della funzione economica binaria (individuale e sociale) delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Invero, secondo l’assunto degli Ermellini, le finalità di ristrutturazione dei debiti – e, soprattutto, di soddisfazione dei crediti – mal si conciliano, nel caso de quo, con la ridotta percentuale di soddisfo riservata ai creditori chirografari da parte del sovraindebitato, il quale, stante la sua giovane età, ben avrebbe potuto a tal fine mettere a disposizione una maggiore porzione del suo patrimonio, specialmente di quello futuro.

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