Risoluzione del contratto di leasing traslativo ed insinuazione al passivo

Cassazione Civile, 13 ottobre 2023, sentenza n°28579/2023

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo prima del fallimento dell’utilizzatore, si applica la disciplina che prevede una tutela risarcitoria per il proprietario, a condizione che il concedente quantifichi dettagliatamente tutte le voci di credito al momento dell’insinuazione al passivo

La sentenza in oggetto esamina l’applicabilità o meno dell’art. 1526 c.c., nell’ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo prima del fallimento dell’utilizzatore.

Per comprendere appieno l’oggetto di tale pronuncia occorre, però, ripercorrere la vicenda giudiziaria che ha interessato la Suprema Corte.

Ed infatti, nella fattispecie che qui ci occupa, il Tribunale di Napoli respingeva la domanda proposta dalla banca – avente ad oggetto istanza di insinuazione al passivo di un credito chirografario derivante da un contratto di leasing immobiliare – ritenendo che le domande relative all’equo compenso per l’uso della cosa e per il risarcimento del danno non fossero state proposte nell’originaria domanda di ammissione, ma solo in sede di opposizione.

Parte ricorrente, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale – nel ritenere la domanda di insinuazione al passivo incompleta – avesse errato.

La Cassazione è intervenuta con sentenza n. 28579/2023, confermando il precedente orientamento giurisprudenziale (SS.UU. 2061/2021), accogliendo il ricorso e ribadendo che in tema di leasing traslativo – nell’ipotesi in cui successivamente alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo – il concedente che, ai sensi dell’art 1526 c.c., voglia far valere il credito risarcitorio, è tenuto a proporre domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII (ex art. 93, l.fall), indicando tutte le componenti del credito, nonché la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o, in mancanza, una stima attendibile del relativo valore di mercato.

Ma vi è di più.

La Suprema Corte – affermato il diritto del proprietario ad una tutela risarcitoria – ha altresì chiarito che, qualora il creditore indichi tutte le componenti del credito, non può considerarsi nuova la domanda per il solo fatto che in sede di opposizione allo stato passivo quest’ultimo abbia precisato che, in ipotesi di applicazione dell’art. 1526 Codice Civile, il credito debba comunque essere ammesso a titolo di equo compenso e risarcimento del danno.

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